LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 29
Sostituzione dell'
articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2003
1.
L'
articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Requisiti strutturali
1.
Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a)
locali idonei ai sensi della normativa vigente;
b)
insegne visibili dell'attività dell'impresa;
c)
attrezzature tecnologiche adeguate alle attività da esercitare.
2.
I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono richiesti per le agenzie che operano esclusivamente in via telematica.".