LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 30
Sostituzione dell'
articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2003
1.
L'
articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Requisiti professionali
1.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.
2.
Il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dall'esistenza delle condizioni previste dall'
articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) o dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
3.
La Giunta regionale determina i criteri e le modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione dei percorsi formativi stessi.
4.
Il direttore tecnico presta la propria attività con carattere di continuità.".