LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 34
Modifiche all'
articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003
1.
Al comma 1 dell'
articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
alla lettera m) le parole:
"così come recepita dal
decreto legislativo n. 111 del 1995 "
sono sostituite dalle seguenti:
"nonché del
decreto legislativo n. 79 del 2011 "
c)
alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e dall'
articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).
2.
Al penultimo periodo del comma 2 dell'
articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"si intende autorizzata"
sono sostituite dalle seguenti:
"può essere effettuata".
3.
Al comma 4 dell'
articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"istituito con
legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'
articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'
articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ) o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'
articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)".
4.
Al comma 5 dell'
articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"nonché alla disciplina del
d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza"
sono sostituite dalle seguenti:
"nonché alla disciplina di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61
del decreto legislativo n. 206 del 2005 ".