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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 34
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera k) le parole:
"dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività"
sono sostituite dalle seguenti:
"della SCIA";
b)
alla lettera m) le parole:
"così come recepita dal decreto legislativo n. 111 del 1995 Sito esterno"
sono sostituite dalle seguenti:
c)
alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e dall'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 Sito esterno (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).
2.
Al penultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"si intende autorizzata"
sono sostituite dalle seguenti:
"può essere effettuata".
3.
Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"istituito con legge 30 luglio 1998, n. 281 Sito esterno (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Sito esterno (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 Sito esterno) o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)".
4.
Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"nonché alla disciplina del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 Sito esterno sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza"
sono sostituite dalle seguenti:
"nonché alla disciplina di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 206 del 2005 Sito esterno".

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