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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 40
1.
L'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Sospensione dell'esercizio
1. La Provincia dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;
b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;
c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;
d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 Sito esterno (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;
f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;
g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.
2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3. La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni della Provincia;
b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;
d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5.".

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