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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 42
Abrogazioni e norme transitorie
2. Il deposito cauzionale di cui all' articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2003 non è più dovuto a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Allo svincolo dei depositi cauzionali attualmente costituiti la Provincia provvede d'ufficio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'agenzia di viaggio che possano comportare rivalsa sul deposito cauzionale a suo tempo costituito dall'agenzia stessa.

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