LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 46
Sostituzione dell'
articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003
1.
L'
articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1.
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta di autorizzazione, nei casi previsti dalla presente legge, sono presentate allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
2.
Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.".