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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 49
1.
La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"Attività non soggette ad autorizzazione o a SCIA".
2.
Al comma 1 dell'articolo 9 le parole
"Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8"
sono sostituite dalle seguenti
"Non sono soggette ad autorizzazioni, né a SCIA".

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