Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 5
Norme di prima applicazione
1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all' articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 prevede che i relativi requisiti siano applicati in modo graduale in relazione al tipo di intervento. La Regione garantisce la massima continuità con gli atti d'indirizzo già emanati in materia.
2. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, all'articolo 25 ter, comma 1, e all' articolo 25 quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004; nelle more di tale emanazione rimangono in vigore le pertinenti disposizioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 (Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) e relativi allegati.
3. Fino a diversa previsione della Giunta regionale le funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui all' articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 continuano ad essere svolte con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2012, n. 429 (Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accertamento di cui al punto 6) della d. A.L. 156/08 alla Società Nuovaquasco soc. cons. a r.l.).
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all' articolo 25 quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 e rimangono in vigore le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province; tali campagne rimangono in essere anche dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25 quater, comma 1, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.
5. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio sistema di accreditamento a quanto previsto negli articoli 25 ter e 25 septies. A partire dal 2015 agli oneri derivanti dalla attuazione di quanto previsto da tali articoli si farà fronte con gli stanziamenti che verranno autorizzati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
6. Gli obblighi di cui all'articolo 25 duodecies sono sospesi fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2012/27/UE.
"Art. 5
Qualifica delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali.
2. La qualifica internazionale, nazionale o regionale viene attribuita o revocata dalla Regione, preventivamente allo svolgimento della manifestazione, all'atto dell'inserimento della medesima manifestazione nel calendario fieristico regionale, costituisce requisito di accesso alle forme di promozione e pubblicizzazione del calendario stesso e ad eventuali contributi a bando.
3. Il riconoscimento della qualifica è attribuito dalla Regione, secondo i criteri determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), in considerazione:
a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;
b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
d) dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, indicati sinteticamente in apposita relazione consuntiva e dettagliatamente elencati nella scheda rilevazione dati, da trasmettere alla Regione al termine di ogni manifestazione, entro i quaranta giorni successivi alla chiusura della manifestazione stessa.
4. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Il dirigente competente, con apposito atto, può concedere deroghe in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o all'accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.
5. Le modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale devono essere certificabili secondo parametri oggettivi e sono determinate dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a).
6. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale viene attribuita o confermata dai Comuni competenti per territorio, secondo il loro rispettivo ordinamento.".
"Art. 5
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
1. Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui al comma 3 ed essere corredata dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La segnalazione deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare alla segnalazione.
3. Per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo e per l'esercizio delle relative attività sono necessari:
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli articoli 9 e 10;
b) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
4. Per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le norme di cui all' articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 2011 Sito esterno.
5. La SCIA può prevedere l'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.
6. La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.".
"Art. 5
Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta di autorizzazione, nei casi previsti dalla presente legge, sono presentate allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.".
"Art. 5
Regolamenti comunali
1. I Comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di estetista, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
2. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme legislative vigenti in materia.".

Espandi Indice