Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 5
Norme di prima applicazione
1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 prevede che i relativi requisiti siano applicati in modo graduale in relazione al tipo di intervento. La Regione garantisce la massima continuità con gli atti d'indirizzo già emanati in materia.
2. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, all'articolo 25 ter, comma 1, e all'articolo 25 quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004; nelle more di tale emanazione rimangono in vigore le pertinenti disposizioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 (Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) e relativi allegati.
3. Fino a diversa previsione della Giunta regionale le funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui all'articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 continuano ad essere svolte con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2012, n. 429 (Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accertamento di cui al punto 6) della d. A.L. 156/08 alla Società Nuovaquasco soc. cons. a r.l.).
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 e rimangono in vigore le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province; tali campagne rimangono in essere anche dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25 quater, comma 1, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.
5. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio sistema di accreditamento a quanto previsto negli articoli 25 ter e 25 septies. A partire dal 2015 agli oneri derivanti dalla attuazione di quanto previsto da tali articoli si farà fronte con gli stanziamenti che verranno autorizzati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
6. Gli obblighi di cui all'articolo 25 duodecies sono sospesi fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2012/27/UE.

Espandi Indice