LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 50
Sostituzione dell'
articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003
1.
L'
articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Attività temporanee
1.
In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'
articolo 19 della legge n. 241 del 1990 . Nelle zone sottoposte a tutela l'attività temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'attività temporanea può essere esercitata soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
2.
Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3.
Le attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono soggette a SCIA ai sensi dell'
articolo 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 e per esse sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza.
4.
Il Comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea che comunque non possono avere durata superiore a trenta giorni consecutivi.
5.
Ogni Comune definisce annualmente il calendario delle sagre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati.
6.
Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.".