LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014
Art. 56
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003
1.
L'articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.".