LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 56
Sostituzione dell'
articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003
1.
L'
articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1.
Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2.
Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.".