LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 57
Sostituzione dell'
articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003
1.
L'
articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1.
La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge nonché ai circoli di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001 .".