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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 67
1.
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 Sito esterno, per la disciplina dell'attività di estetista) è sostituita dalla seguente:
"a) alla qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;".

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