LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014
Art. 67
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1992
1.
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1
, per la disciplina dell'attività di estetista) è sostituita dalla seguente:

"a) alla qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;".