LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 67
Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1992
1.
La lettera a) del comma 3 dell'
articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della
legge 4 gennaio 1990, n. 1 , per la disciplina dell'attività di estetista) è sostituita dalla seguente:
"a)
alla qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;".