LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 68
Sostituzione dell'
articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992
1.
L'
articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Qualificazione professionale
1.
La formazione e gli esami finalizzati alla qualificazione professionale di estetista, a norma dell'articolo 3 della legge statale, sono realizzati ai sensi
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e delle relative disposizioni attuative.
2.
I soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa, ai fini dell'accesso alla formazione e agli esami per la qualificazione professionale di estetista.
3.
La Giunta regionale adotta le ulteriori disposizioni necessarie all'applicazione della legge statale.".