LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 80
Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter
della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Al comma 4 dell'
articolo 15 bis della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono aggiunte, in fine, le parole:
"Nel PSR sono identificate le attività statistiche per le quali è previsto l'obbligo di risposta per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 ter, comma 1.".
2.
Il comma 1 dell'
articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1.
Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:
a)
l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
b)
gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
c)
gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.".
3.
Al comma 2 dell'
articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004, dopo le parole:
"Possono far parte del SiSt-ER"
sono inserite le seguenti:
"mediante apposite convenzioni".