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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Art. 10
1.
L'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.".

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