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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Art. 17
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"d'intesa con la Provincia in cui avranno sede,"
sono soppresse.
2.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"territorio provinciale"
sono sostituite dalle seguenti:
"ambito territoriale provinciale".
3.
Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"Le Province ed i Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"Gli enti locali".
4.
Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"nei registri"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro".

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