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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Art. 2
Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme.
3. Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale.
4. Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a:
a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;
b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;
c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;
d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.
5. Gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione Sito esterno.

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