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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Art. 35
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parolesono sostituite dalle seguenti
"ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 Sito esterno (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 Sito esterno (Istituzione del servizio civile nazionale)".
2.
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
"ai sensi della legge n. 230 del 1998 Sito esterno"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".

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