LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014
Art. 37
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003
1.
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:
a) prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);".