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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Art. 5
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. É istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 Sito esterno e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).".

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