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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Art. 8
1
L'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Attività di controllo
1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991 Sito esterno, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.".

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