LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 31
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole
"nei registri regionale e provinciali"
sono sostituite dalle seguenti:"nel registro regionale".
2.
Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio, promuove di norma ogni tre anni la Conferenza regionale della promozione sociale cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.".