LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Art. 6
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005
1.
Il comma 1 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1.
Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.".
2.
Il comma 3 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"3.
L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").".