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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

L.R. 3 aprile 2023, n. 3

Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di volontariato
Art. 4
1.
Al comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26") le parole
"e dei registri provinciali"
sono soppresse.
Art. 5
1.
L' articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. É istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 Sito esterno e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).".
Art. 6
1.
Il comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.".
2.
Il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").".
Art. 7
1.
Al comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 dopo le parole
"dalla Giunta regionale"
sono inserite le seguenti
", sentita la Commissione assembleare competente,".
2.
Il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.".
3.
Il comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell' articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991 Sito esterno.".
4.
Dopo il comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.".
Art. 8
1
L' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Attività di controllo
1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991 Sito esterno, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.".
Art. 9
1.
Al comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"e nei registri provinciali"
sono soppresse.
Art. 10
1.
L' articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall' articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.".
Art. 11
1.
Al comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"nei registri"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro".
Art. 12
1.
Al comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"nei registri previsti"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro previsto".
Art. 13
1.
Al comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"ai registri"
sono sostituite dalle seguenti:
"al registro".
Art. 14
1.
L' articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L'insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l'utilizzo in deroga.
2. Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
2. Ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15 del 2013, il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell' articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Sito esterno (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dell' art. 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 Sito esterno (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Sito esterno.".
Art. 15
1.
Al comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"nei registri istituiti"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro istituito".
Art. 16
1.
L' articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Rapporti convenzionali
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall' articolo 4 della legge n. 266 del 1991 Sito esterno in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.".
Art. 17
1.
Al comma 1 dell' articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"d'intesa con la Provincia in cui avranno sede,"
sono soppresse.
2.
Al comma 2 dell' articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"territorio provinciale"
sono sostituite dalle seguenti:
"ambito territoriale provinciale".
3.
Al comma 6 dell' articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"Le Province ed i Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"Gli enti locali".
4.
Al comma 7 dell' articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"nei registri"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro".
Art. 18
1.
Al comma 1 dell' articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole "nei registri" sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro regionale".
2.
Al comma 3 dell' articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)"
sono sostituite dalle seguenti:
"n. 2 del 2003".
Art. 19
1.
Al comma 2 dell' articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"dai registri istituiti"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal registro istituito".
Art. 20
1.
L' articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURERT.
2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.".
Art. 21
1.
Il comma 1 dell' articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all' articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 22 della presente legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed è indetta di norma ogni tre anni.".
Art. 22
1.
Il comma 1 dell' articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.".

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