LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Art. 24
Sostituzione dell'
articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002
1.
L'
articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
1.
È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
2.
Nel registro regionale vengono iscritte le associazioni aventi rilevanza regionale, le associazioni aventi rilevanza locale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono associazioni di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3.
Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:
a)
le associazioni che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b)
le associazioni di rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c)
gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni iscritte nel registro regionale.
4.
Le associazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuati in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
5.
L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla
legge n. 383 del 2000
e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.

6.
L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nel registro del volontariato di cui alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266
- Legge quadro sul volontariato. Abrogazione
della L.R. 31 maggio 1993, n. 26").".
