LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 35
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
"ai sensi della legge n. 230 del 1998
e della legge n. 64 del 2001
"
sono sostituite dalle seguenti

"ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230
(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64
(Istituzione del servizio civile nazionale)".


2.
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
"ai sensi della legge n. 230 del 1998
"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".