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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

L.R. 3 aprile 2023, n. 3

Art. 46
Norme transitorie e di prima applicazione
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla completa operatività dei registri regionali restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla base della normativa previgente.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta l'atto previsto dall' articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2002.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all' articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 e all' articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002.
4. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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