LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 dopo le parole
"dalla Giunta regionale"
sono inserite le seguenti", sentita la Commissione assembleare competente,".
2.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.".
3.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
"4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991
.".

4.
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.".