Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 9

RATIFICA DELL'INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONCERNENTE IL RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 185 del 30 giugno 2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto della ratifica
Art. 2 - Designazione dei rappresentanti regionali
Art. 3 - Efficacia dell'intesa e abrogazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della ratifica
1. In conformità all'articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto, è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna relativa al riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Istituto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 Sito esterno (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 Sito esterno).
2. L'intesa di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) e dei principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012 Sito esterno, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto medesimo.
3. La disciplina di cui al comma 2 può essere modificata solo con leggi regionali sulla base di intese fra le due Regioni.
Art. 2
Designazione dei rappresentanti regionali
1. La designazione dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto è disciplinata dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
Art. 3
Efficacia dell'intesa e abrogazioni
1. L'intesa di cui all'articolo 1 è efficace dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di ratifica.
2. Alla data di cui al comma 1 sono abrogate la legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna) e la legge regionale 19 aprile 2012, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna").

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice