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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 10
Affidamento dei servizi sociali, sanitari, educativi e di formazione professionale ed educazione permanente alle cooperative di tipo A
1. Per le cooperative di tipo A che gestiscono servizi che risultino autorizzati o accreditati ai sensi della vigente normativa:
a) l'affidamento dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) avviene secondo le modalità previste agli articoli 38 e 41 della legge regionale n. 2 del 2003 e dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997 Sito esterno", nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile;
b) l'affidamento dei servizi educativi e socio-educativi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), avviene secondo le modalità previste all'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.
c) l'affidamento dei servizi di formazione professionale ed educazione permanente di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), avviene secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 12 del 2003, nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.
2. Nell'ambito delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica dei servizi di cui al comma 1, è facoltà della stazione appaltante inserire negli atti di gara idonea clausola sociale per l'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

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