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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 17
Affidamento di beni immobili o strumentali e sostegno ad interventi edilizi e di risparmio energetico
1. Le attività di edificazione, ristrutturazione o adeguamento di immobili effettuate dalle cooperative sociali o da loro consorzi sono caratterizzate dalla prevalenza dello scopo mutualistico qualora esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) di cui sono titolari o concessionari le medesime cooperative o loro consorzi.
2. La Regione, nel rispetto delle direttive europee, della normativa nazionale e della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), incentiva la realizzazione da parte delle cooperative sociali di interventi di risparmio energetico, di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, di interventi per il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e sicurezza di edifici e impianti, qualora tali impianti siano di servizio a strutture esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e che mantengano la destinazione d'uso vincolata ai medesimi servizi e attività per il tempo previsto dallo stesso atto di concessione dei contributi.
3. Alle cooperative sociali potranno essere affidati beni immobili o strumentali pubblici in concessione gratuita o onerosa per la realizzazione di progetti volti al perseguimento del loro scopo sociale, alla creazione di nuova occupazione nel settore della green economy, alla fornitura di servizi di informazione volti a diffondere la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità e a facilitare il miglioramento dell'efficienza energetica, alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare innovazione tecnologica, efficienza, uso razionale delle risorse e tutela dell'ambiente.
4. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto da pubblicarsi sul BURERT, detta linee guida per consentire alle pubbliche amministrazioni di procedere agli affidamenti di cui al comma 3, ovvero per regolamentare la partecipazione delle cooperative sociali all'acquisizione dei cespiti pubblici dismessi.

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