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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 3
Persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità
1. Sono persone svantaggiate i soggetti di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 Sito esterno.
2. Ai fini della presente legge sono considerate persone in condizione di fragilità coloro che vivono una fase di vulnerabilità e debolezza economica e sociale transitoria. La Regione, con successivo atto individua le categorie di soggetti caratterizzate da tale condizione di fragilità, anche in riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro ed includendovi i soggetti di cui all'articolo 2, commi 18 e 19, del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).
3. Secondo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 Sito esterno, solo le persone svantaggiate di cui al comma 1 concorrono al raggiungimento del trenta per cento dei lavoratori necessario al mantenimento dello status di cooperativa sociale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4. Nelle cooperative sociali ad oggetto plurimo tale percentuale è determinata esclusivamente in rapporto al numero complessivo dei lavoratori impiegati in attività di tipo B.
4. Il trenta per cento di cui al comma 3 è calcolato avendo a riferimento i lavoratori soci e non soci impiegati in attività di tipo B.

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