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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 4
Albo regionale delle cooperative sociali
1. È istituito l'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 381 del 1991 Sito esterno.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le cooperative sociali e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.
3. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanente;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, industriali, commerciali, di servizi ed agricole, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali cooperative sociali.
4. Le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art.1 della legge n. 381 del 1991 Sito esterno possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni:
a) l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;
b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;
c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 Sito esterno deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.
5. Per le cooperative aventi sede sul territorio regionale l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore.
6. Le cooperative aventi sede al di fuori del territorio regionale possono concorrere all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo regionale.
7. L'iscrizione all'albo è inoltre condizione per:
a) la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa regionale a favore delle cooperative sociali;
b) la stipula, per i consorzi di cui al comma 3, lettera c), delle convenzioni quadro di cui all'articolo 22 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
c) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 2005;
d) la collaborazione con la Regione e gli enti locali nella progettazione e nella realizzazione delle attività di educazione permanente degli adulti, nel rispetto della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
8. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), l'iscrizione all'albo regionale soddisfa, nel rispetto della disciplina regionale dell'accreditamento, le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 117 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
9. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone portatrici di handicap, l'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
10. Le modalità, le procedure e le condizioni per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione dell'albo, nonché le modalità di verifica dei requisiti in possesso delle cooperative sociali di cui al comma 6, sono stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
11. La revisione dell'albo di cui al comma 10 avviene di norma con cadenza annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative. Al tale fine le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro i termini stabiliti dall'atto di Giunta di cui al comma 10, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale d'esercizio, il bilancio sociale annuale ed una relazione che dia conto dell'attività svolta, della composizione e della variazione della base sociale e del rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori, nonché la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativi ai soci lavoratori ed ai soci dipendenti.
12. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al comma 11 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi.
13. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.

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