LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 "
BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014
Art. 28
Norme transitorie e finali
1. Ai procedimenti finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate fino alla loro conclusione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1994.
2. Restano salve le iscrizioni all'albo disposte ai sensi della legge regionale n. 7 del 1994 e successive modificazioni, nonché le domande presentate in epoca anteriore alla pubblicazione sul BURERT del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 10.
3. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti all'albo regionale delle cooperative sociali, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul BURERT.