LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 13
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1997, N. 29 (NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 215 del 17 luglio 2014
Lavori preparatori:
INDICE
Art. 1 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale n. 29 del 1997
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale n. 29 del 1997
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 10 quater nella legge regionale n. 29 del 1997
Art. 4 - Inserimento dell'articolo 10 quinquies nella legge regionale n. 29 del 1997
Art. 5 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale n. 29 del 1997
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 bis
Cani di accompagnamento dei disabili
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dei cani di accompagnamento dei disabili quale forma di ausilio, sostegno e supporto alle persone con disabilità, accertata ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale).
2. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37 (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico), e dalla normativa nazionale che disciplina l'addestramento e l'utilizzo dei cani guida per ciechi.".
Art. 2
Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale n. 29 del 1997
1.
Dopo l'articolo 10 bis della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 ter
Progetti di addestramento e utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili
1. La Regione, anche d'intesa con le federazioni delle associazioni delle persone con disabilità, promuove studi, ricerche e progetti relativi all'addestramento e all'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili.
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis, comma 1, la Regione collabora, anche mediante la stipula di convenzioni, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), che operano nei settori dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani di accompagnamento dei disabili, nel rispetto di quanto previsto dall'atto della Giunta di cui al comma 4.
3. Per la realizzazione di progetti e corsi per l'addestramento e l'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili, la Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 2, iscritte nei rispettivi registri regionali.
4. Entro il 31 ottobre 2014 la Giunta, nel rispetto della normativa vigente, con proprio atto definisce le modalità minime per l'addestramento dei cani di accompagnamento dei disabili, le modalità di assegnazione del cane alla persona disabile, le forme di certificazione e di immediato riconoscimento dell'animale nonché i relativi controlli.".
Art. 3
Inserimento dell'articolo 10 quater nella legge regionale n. 29 del 1997
1.
Dopo l'articolo 10 ter della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 quater
Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili sui mezzi del trasporto pubblico regionale e locale
1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere gratuitamente su ogni mezzo del trasporto pubblico regionale e locale.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento sui mezzi di cui al comma 1, sono tenute ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza sul mezzo di trasporto nonché ad esibire, su richiesta del conducente o degli agenti accertatori, la documentazione identificativa dell'animale prescritta dalla normativa vigente e la certificazione che l'animale abbia ricevuto la formazione e l'addestramento specifico per l'accompagnamento ai disabili, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 ter; sono tenute, altresì, ad utilizzare la museruola e il guinzaglio ove richiesto esplicitamente dal conducente, dagli agenti accertatori o dai passeggeri.
3. Il regolamento di servizio di cui all'articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), può definire, nel rispetto della normativa vigente, specifiche condizioni di trasporto dei cani di accompagnamento dei disabili.
4. Entro il 31 ottobre 2014, la Carta dei servizi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 definisce la procedura di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo nonché l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto alla persona disabile. In ogni caso, l'indennizzo non può essere inferiore ad euro 500,00.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione della qualità del servizio ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 30 del 1998.".
Art. 4
Inserimento dell'articolo 10 quinquies nella legge regionale n. 29 del 1997
1.
Dopo l'articolo 10 quater della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 quinquies
Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili nelle strutture e nei luoghi pubblici e negli esercizi aperti al pubblico
1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere ai luoghi pubblici nonché alle strutture pubbliche e ad esse equiparate presenti sul territorio regionale, fermo restando quanto previsto per l'accesso alle strutture ospedaliere dall'art. 4 ter della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale).
2. I cani di accompagnamento di cui al comma 1 possono accedere, altresì, agli esercizi commerciali e aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
3. Le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento nei luoghi di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 quater.
4. I titolari degli esercizi di cui al comma 2 che impediscono od ostacolano l'accesso alle persone disabili accompagnate dal cane di accompagnamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00. L'individuazione dei soggetti competenti ad accertare e contestare le violazioni è demandata ai Comuni.".
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B. 1.5.2.2.20180 - Interventi a favore di cittadini portatori di handicap e disabili nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B. del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2. Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede nell'ambito dei finanziamenti riferiti alla legge regionale n. 29 del 1997 nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.