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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 13

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1997, N. 29 (NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 215 del 17 luglio 2014

Art. 4
Inserimento dell'articolo 10 quinquies nella legge regionale n. 29 del 1997
1.
Dopo l'articolo 10 quater della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 quinquies
Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili nelle strutture e nei luoghi pubblici e negli esercizi aperti al pubblico
1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere ai luoghi pubblici nonché alle strutture pubbliche e ad esse equiparate presenti sul territorio regionale, fermo restando quanto previsto per l'accesso alle strutture ospedaliere dall'art. 4 ter della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale).
2. I cani di accompagnamento di cui al comma 1 possono accedere, altresì, agli esercizi commerciali e aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
3. Le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento nei luoghi di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 quater.
4. I titolari degli esercizi di cui al comma 2 che impediscono od ostacolano l'accesso alle persone disabili accompagnate dal cane di accompagnamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00. L'individuazione dei soggetti competenti ad accertare e contestare le violazioni è demandata ai Comuni.".

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