LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 11
Ruolo delle società regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione
1.
Al fine di promuovere l'economia del territorio, ai sensi della
legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) la Regione, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, stipula accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre Regioni e con istituzioni internazionali; coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie nazionali ed europee; collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per i medesimi fini.
2.
La Regione inoltre, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, svolge le seguenti attività:
a)
la ricerca di investitori nazionali ed esteri, ed il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;
b)
la promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunità di investimento nell'economia del territorio;
c)
la valorizzazione della conoscenza delle realtà produttive regionali e delle eccellenze anche di piccola e media impresa attraverso il ricorso ai moderni sistemi di comunicazione;
d)
l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale;
e)
la predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento;
f)
la garanzia della disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.