LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 24
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di incremento della competitività e di innovazione del sistema produttivo regionale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
evoluzione del sistema produttivo emiliano-romagnolo, anche in confronto con la situazione nazionale ed estera, evidenziandone l'attrattività, l'incremento degli investimenti e le ricadute in termini occupazionali sul territorio regionale;
b)
gli interventi attuati per perseguire l'innovazione dell'apparato produttivo regionale in termini di qualificazione e organizzazione gestionale, di promozione delle reti di impresa e dei processi di fusione, nonché di valorizzazione delle attività terziarie;
c)
attuazione degli accordi di cui al Titolo II, illustrandone i contenuti, le imprese beneficiarie e le risorse erogate, evidenziando i risultati ottenuti anche in termini occupazionali.
d)
interventi attuati per favorire la riqualificazione energetica, ambientale, logistica, infrastrutturale e digitale degli insediamenti produttivi;
e)
attuazione e risultati delle agevolazioni fiscali per le imprese start-up innovative di cui all'articolo 13 e delle misure di sostegno economico previste all'articolo 14;
f)
misure attuate per promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e l'impresa sociale;
g)
eventuali criticità nell'attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.