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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018
2. Testo Originale18/07/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7

TITOLO III
Strumenti per lo sviluppo e la responsabilità dell'impresa
Capo I
Interventi generali per lo sviluppo d'impresa
Art. 12
Consorzi d'area e aree ecologicamente attrezzate
1. La Regione per le finalità della presente legge promuove la formazione di consorzi fra imprese o società d'area, ai fini della riqualificazione energetica, ambientale, logistica ed infrastrutturale delle aree produttive e della loro gestione integrata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per specifici progetti volti a migliorare le prestazioni, l'accessibilità e la competitività dell'insediamento nel suo complesso e dei singoli operatori. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per erogare i contributi.
Art. 13
Agevolazioni fiscali per le imprese
1. Con successiva disposizione legislativa regionale verranno adottate norme di agevolazione fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per le imprese start up innovative, come definite dall' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Sito esterno (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 Sito esterno, iscritte dal 1° gennaio 2014 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, per esentarle dal pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi due anni dalla loro iscrizione.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 dovrà operare nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano anche per le imprese agricole ed agroindustriali.
Art. 14

(sostituito comma 1 da art. 19 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Aggregazione, rafforzamento del patrimonio dei Confidi e contro-garanzia. Linee di finanziamento agevolato
1. Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell 'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 Sito esterno, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 Sito esterno (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Per le finalità e ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere strumenti quali la garanzia diretta, la co-garanzia e la contro-garanzia, forme di cartolarizzazione per portafogli e mitigazione del rischio, anche in collaborazione con il Fondo centrale di garanzia, il Fondo europeo degli investimenti e altri soggetti a ciò preposti. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.
3. Gli strumenti di cui al comma 2, possono essere utilizzati anche per favorire interventi finalizzati all'aumento del capitale sociale delle imprese.
4. La Regione può inoltre concorrere, in presenza di processi di aggregazione e rafforzamento dell'attività sul territorio regionale dei soggetti di cui al comma 1, alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi attraverso gli strumenti previsti da Banca d'Italia.
5. La Regione promuove accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.
Capo II
Dotazione di infrastrutture
Art. 15
Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi
1. Al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, la Regione, anche in concorso con Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove un modello di collaborazione pubblico-privato basato su accordi che prevedano la messa a disposizione, da parte dei relativi titolari, dei beni di cui al comma 2 a fronte dell'assunzione, da parte degli utenti, degli impegni di cui al comma 3, alle condizioni ivi previste.
2. La Regione o gli enti locali mettono a disposizione le proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a ospitare cavi in fibra ottica e impianti di comunicazione elettronica. Tale messa a disposizione avviene senza oneri per il diritto di posa, ispezione, residenza e manutenzione. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e garanzie, e possono altresì prevedere che siano messe a disposizione, alle medesime condizioni, altre infrastrutture di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o in titolarità di concessionari pubblici.
3. Gli utenti finanziano, in tutto o in parte, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei cavi e degli impianti di cui al comma 2 tra gli insediamenti produttivi ed un luogo, tecnicamente neutrale rispetto agli operatori del mercato, a cui questi potranno accedere gratuitamente, secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. Agli utenti viene riconosciuto un diritto di uso quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero di fibre ottiche adeguato alle loro necessità, ferma restando la libertà di scegliere l'operatore con cui stipulare il contratto per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.
4. La Regione, mediante la società Lepida S.p.A. di cui all' articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), rende disponibili le attività tecniche finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, e in particolare lo studio di fattibilità, le analisi di mercato, la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e dell'esecuzione, il collaudo e la supervisione sul corretto utilizzo delle fibre ottiche.
5. La società Lepida S.p.A. svolge altresì attività di ricerca di operatori di comunicazione elettronica e rende disponibili i relativi risultati agli utenti che intendano avvalersene per la scelta di cui al comma 3. Al fine di garantire comunque la presenza di almeno un operatore di comunicazione elettronica, la società Lepida S.p.A. può svolgere, in via sussidiaria e temporanea, tale attività qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che consentano l'erogazione del servizio.
6. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e la destinazione delle risorse assegnate alla società Lepida S.p.A. per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 16
Sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing)
1. La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali, ospitati in luoghi, tecnicamente neutrali rispetto agli operatori del mercato, messi a disposizione dalla Regione stessa o dagli Enti locali, ove gli utenti, preferibilmente in rete fra loro, possano trovare ospitalità per le proprie risorse di memorizzazione, archiviazione ed elaborazione, indipendentemente dalla scelta dei soggetti gestori.
2. In particolare, la Regione individua, mediante la società Lepida S.p.A., luoghi idonei, tecnicamente neutrali, ove garantisce, tra l'altro:
a) l'interconnessione a banda ultralarga ridondata, basata sulla rete Lepida;
b) il coordinamento e la supervisione dei gestori coinvolti;
c) la definizione di meccanismi per favorire l'identificazione e la diffusione di soluzioni di cloud computing.
Capo III
Responsabilità sociale d'impresa e innovazione sociale
Art. 17
Responsabilità sociale d'impresa e impresa sociale
1. In coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea e in collaborazione con gli enti locali, il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e Agricoltura, nonché le parti sociali, la Regione, nei propri programmi, promuove la cultura della responsabilità sociale d'impresa e l'impresa sociale.
2. La responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale costituiscono il criterio di riferimento per le azioni del programma triennale delle attività produttive, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla formazione manageriale e alla qualificazione gestionale delle imprese.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore produttivo, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale e dell'innovazione sociale a livello territoriale.
4. La Regione istituisce inoltre il premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per il Piano triennale per le attività produttive.
Art. 18
Fondo di garanzia per i lavoratori di aziende in crisi
1. E' istituito un fondo di garanzia sulle anticipazioni concesse dagli istituti di credito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e la Cassa integrazione in deroga ai dipendenti di aziende in difficoltà, per il periodo che intercorre dalla richiesta dell'azienda di ricorso agli ammortizzatori sociali, a seguito della sottoposizione dell'apposito accordo sindacale, all'approvazione formale da parte degli enti competenti.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per il funzionamento del fondo e le modalità di individuazione del gestore.
Art. 19
Relazioni sindacali, partecipazione e informazione dei lavoratori
1. La sottoscrizione degli Accordi di insediamento e sviluppo è subordinata al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Nell'ambito delle misure attuative della presente legge, la Regione favorisce le procedure innovative d'informazione aziendale a favore di lavoratori e organizzazioni sindacali e l'introduzione di pratiche di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.
Art. 20
Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive
1. In relazione alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio dell'Emilia-Romagna a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dai commi 60 e 61 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" si applicano le norme di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Le imprese che beneficiano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. La Giunta regionale stabilisce modalità e tempi di restituzione.
3. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva non è possibile modificare la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.
4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere all'Accordo di cui all'articolo 6, promuovendo altresì il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.
Art. 21
Internazionalizzazione delle imprese
1. Al fine di rafforzare la strategia di internazionalizzazione e la penetrazione dei nostri prodotti sui mercati esteri, la Regione supporta le attività di valorizzazione competitiva delle imprese dell'Emilia-Romagna.
2. A tale scopo la Regione:
a) definisce un programma pluriennale di promozione internazionale e organizza iniziative nei paesi target attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione;
b) realizza programmi pluriennali di valorizzazione delle proprie eccellenze produttive, formative, culturali, tecnologiche e socio-sanitarie;
c) supporta i processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo, in particolare affiancando le piccole e medie imprese manifatturiere e dei servizi nello scouting delle opportunità di business, anche attraverso l'individuazione di esperti paese e settori.

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