Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/07/2018 | ||
2. | 18/07/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023
LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Principi e finalità
Art. 1
Obiettivi
1.
Al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione promuove il rafforzamento, l'innovazione, la specializzazione intelligente e l'internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valorizza i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d'impresa, l'imprenditorialità sociale e la partecipazione dei lavoratori; favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali.
2.
La crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'apparato produttivo viene perseguita dalla Regione attraverso le programmazioni settoriali e, in particolare:
a)
il Programma regionale delle Attività produttive di cui all'
articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il Piano regionale di Sviluppo rurale, l'attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico, nonché con gli strumenti e le misure della presente legge;
b)
gli interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla
legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), nonché gli interventi in materia di lavoro previsti dalla
legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
3.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:
a)
la qualificazione, l'innovazione del sistema produttivo e la crescita occupazionale;
b)
la realizzazione delle infrastrutture per le reti telematiche in banda ultralarga;
c)
la generazione diffusa di energia, con particolare riferimento all'impiego di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni in grado di aumentare l'efficienza del sistema energetico regionale;
d)
la ricerca e il trasferimento tecnologico;
e)
la formazione delle risorse umane;
f)
il valore della legalità come presupposto indispensabile di uno sviluppo equo e sostenibile;
g)
lo sviluppo della rete di Welfare e dei servizi abitativi.
Art. 2
Specializzazione intelligente e innovazione del sistema produttivo regionale
1.
La Regione promuove l'aggregazione dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico o Centri per l'innovazione di cui all'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico) in piattaforme tecnologiche tematiche di ricerca, nelle quali si articola la Rete regionale dell'alta tecnologia, secondo indirizzi di innovazione e di specializzazione intelligente dei prodotti e dei processi produttivi delle imprese, delle filiere e dei sistemi locali.
2.
La Regione, oltre ad attuare gli interventi previsti nella
legge n. 7 del 2002 e nei propri programmi attuativi, promuove lo sviluppo e la qualificazione della ricerca da parte delle imprese e della rete regionale per l'alta tecnologia e il trasferimento tecnologico attraverso:
a)
l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca;
b)
la partecipazione delle imprese, degli enti di ricerca e del sistema universitario e scientifico regionale alla definizione delle strategie delle piattaforme tecnologiche;
c)
la promozione e la verifica della capacità autonoma dei laboratori e delle piattaforme di accedere a finanziamenti pubblici e privati e di stipulare contratti di ricerca con le imprese nazionali ed estere;
d)
insediamento e sviluppo di laboratori e centri di ricerca delle imprese.
3.
La Regione valorizza e sostiene la presenza di tecnopoli e infrastrutture di ricerca pubbliche e private ai fini dell'attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e talenti.
Art. 3
Ruolo delle imprese nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale
1.
Al fine di valorizzare il contributo della piccola e media impresa e dell'impresa artigiana e cooperativa alla qualificazione dell'apparato produttivo e all'occupazione la Regione, nell'ambito delle azioni della presente legge e delle politiche di cui all'articolo 1, comma, 2, persegue:
a)
la qualificazione organizzativa e gestionale delle piccole e medie imprese, favorendo la presenza di adeguate competenze manageriali nelle imprese e nelle reti di impresa;
b)
la formazione di reti d'impresa rivolte alla implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, commercializzazione e internazionalizzazione, qualificazione e consolidamento delle relazioni di subfornitura e di filiera, acquisto di servizi e utilities, sviluppo di più elevati standard qualitativi, nonché processi di fusione di imprese volti al rafforzamento patrimoniale, alla crescita dimensionale e organizzativa e al miglioramento della produttività e della competitività.
2.
La Regione valorizza inoltre le strategie e i progetti di medie e grandi imprese che realizzano ricadute positive in termini di qualificazione, innovazione e occupazione sui territori di riferimento o sull'insieme delle imprese della filiera, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.
3.
La Regione valorizza le strategie delle imprese sociali che, di concerto con le istituzioni, generano occupazione e innovazione sociale in termini di miglioramento del benessere e salute della comunità.
Art. 4
Ruolo delle attività terziarie nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale
1.
La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell'economia regionale, con particolare riguardo al contributo fornito in materia di nascita, sviluppo, ristrutturazione, qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione delle imprese. A tal fine, nell'ambito dei propri programmi, la Regione:
a)
sostiene progetti di rafforzamento e qualificazione di aggregazioni di professionisti per le finalità della presente legge;
b)
favorisce la collaborazione fra il settore dei servizi e le imprese, le reti d'impresa e le filiere della manifattura regionale con particolare riferimento ai progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, accrescendo la qualità dei rapporti, con particolare riguardo a quelli interni alle filiere;
c)
favorisce la internazionalizzazione delle imprese del terziario;
d)
promuove le ricadute positive dei nuovi insediamenti produttivi sul tessuto delle PMI del territorio regionale ed in particolare sulle catene della subfornitura e sul sistema terziario e dei servizi alle imprese;
e)
istituisce, senza oneri a carico della Regione, un comitato consultivo delle professioni orientato a favorire il confronto e lo sviluppo sulle azioni necessarie per favorire l'attrattività e gli investimenti delle imprese nel territorio regionale.
Art. 5
Il sistema di istruzione formazione e lavoro a sostegno della crescita sostenibile e dell'innovazione
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito dei propri programmi, la Regione:
a)
sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura educativa che renda disponibile alle imprese le competenze necessarie allo sviluppo produttivo regionale;
b)
favorisce, anche mediante la promozione di accordi, la collaborazione tra imprese e autonomie educative e formative.
2.
La Regione sostiene altresì, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 6, con gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), azioni:
a)
di supporto e accompagnamento con programmi e progetti volti a sviluppare specifiche competenze tecnico-professionali, anche per sostenere piani di riposizionamento di imprese e filiere produttive e contribuendo all'aggiornamento delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori occupati nelle imprese interessate;
b)
per il riconoscimento delle imprese quali luoghi di produzione e sviluppo di competenze, valorizzando la dimensione formativa dell'apprendimento nei luoghi di lavoro.
3.
Al fine di sostenere la dimensione di internazionalizzazione dei sistemi produttivi promuove strategie di internazionalizzazione dei sistemi educativi a partire dal sostegno a programmi di mobilità dei lavoratori.
TITOLO II
Strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale
Art. 6
Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese
1.
La Regione promuove la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per:
a)
l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b)
l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
c)
i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;
d)
la sostenibilità ambientale e sociale;
e)
gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione.
2.
Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi del presente articolo sono considerati di interesse regionale.
3.
La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1 attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamento, anche mediante i fondi di rotazione previsti all'interno dei programmi regionali di settore. La Regione può sostenere altresì gli interventi di cui al comma 1 mediante incentivi di natura fiscale da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.
4.
Al fine di consentire l'accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale approva il "Bando per Accordi di insediamento e sviluppo". Esso contiene i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse regionali disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione, nonché la tipologia dei soggetti che possono partecipare.
5.
A seguito della valutazione positiva della proposta di investimento, vengono informati gli enti locali coinvolti al fine di valutare gli interventi di parte pubblica di cui all'articolo 9 necessari per realizzare le finalità dell'Accordo.
6.
Sui contenuti dell'Accordo la Regione informa e consulta le parti sociali. Al riguardo l'Accordo può tenere conto di eventuali raccomandazioni espresse dalle parti sociali riguardanti la salvaguardia delle finalità sociali, occupazionali ed economiche dell'investimento.
7.
L'Accordo è approvato dalla Giunta regionale ed é sottoscritto dalle imprese o dalle aggregazioni di imprese partecipanti, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri soggetti che concorrono alla sua attuazione. Al fine della sottoscrizione dell'Accordo, la Regione convoca le imprese proponenti, le amministrazioni pubbliche interessate e gli altri soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo.
8.
Nel rispetto delle norme statali in materia ambientale, qualora l'Accordo preveda l'insediamento in un sito da bonificare e lo stesso assuma anche gli effetti di accordo di programma, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, l'ultimo periodo del comma 6 e il comma 7 dell'
articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine il proprietario dell'area da bonificare deve produrre un certificato attestante lo stato del suolo e del sottosuolo.
Art. 7
Contenuti dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo
1.
L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo contiene:
a)
l'entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi delle pubbliche amministrazioni partecipanti;
b)
i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi;
c)
le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti;
d)
le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni.
2.
L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo definisce la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi, nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 8.
3.
L'Accordo definisce altresì la specifica collaborazione della Regione per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza delle altre pubbliche amministrazioni regionali e locali, nell'ambito del procedimento unico previsto dal comma 4 anche attraverso l'indizione di una apposita conferenza dei servizi preliminare.
4.
La realizzazione e l'avvio delle attività degli insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo sono autorizzati attraverso il rilascio di un titolo unico da parte dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), secondo le modalità previste dall'
articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'
articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 . n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 ). Qualora il titolo unico sia rilasciato attraverso una conferenza di servizi, essa può svolgersi anche per via telematica ai sensi dell'
articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'
articolo 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990 .
5.
Le spese istruttorie previste per il rilascio delle autorizzazioni ambientali ricomprese nel titolo di cui al comma 4 sono ridotte del venticinque per cento per l'impresa che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o del quindici per cento per quella che risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001.
6.
Nel caso di nuove imprese la disposizione di cui al comma 5 trova applicazione se la registrazione o la certificazione ivi richiamate sono conseguite entro due anni dal rilascio del titolo. In tale caso è rimborsata la quota corrispondente alla riduzione prevista.
7.
Nel caso di imprese rientranti nel campo di applicazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ricomprese nell'Accordo, il numero dei controlli programmati può essere ridotto qualora dopo tre anni di esercizio a regime sia dimostrato il rispetto delle condizioni previste al comma 11 ter dell'
art. 29 decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e possono essere altresì adeguati su richiesta del gestore i piani di monitoraggio e controllo sulla base dei risultati ottenuti nel periodo considerato e del contesto ove si svolge l'attività.
Art. 8
(modificata lett. c) comma 3 da art. 10 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, sostituito articolo da art. 7 L.R. 3 agosto 2022, n. 11, poi sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 12 luglio 2023, n.7)
Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi
1.
I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati nel territorio urbanizzato, in aree produttive o ecologicamente attrezzate, non completamente attuate, dismesse o in corso di dismissione, secondo la disciplina e la pianificazione urbanistica e territoriale vigente. In tali casi gli insediamenti sono realizzati attraverso gli interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 7, comma 4, della presente legge, con esonero dal pagamento del contributo di costruzione e con la possibilità di applicazione della disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
2.
Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio rurale, ad eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e ambientale e delle seguenti ulteriori disposizioni:
a)
il nuovo insediamento produttivo al di fuori del territorio urbanizzato è localizzato nell’osservanza dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017;
b)
per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale n. 24 del 2017 i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all'articolo 60, comma 7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;
c)
l'accordo di programma disciplina, tra l'altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.
3.
In via transitoria, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla legge regionale n. 24 del 2017, gli insediamenti produttivi aggiudicatari di contributi assegnati sulla base di bandi emanati entro il 1° gennaio 2022 ai sensi della presente legge continuano a beneficiare, fino alla loro completa realizzazione, della riduzione della metà del contributo di costruzione e della possibilità per il Comune di prevedere ulteriori riduzioni, per la loro localizzazione in aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti alla stessa data come ambiti specializzati per attività produttive.
Art. 9
Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo
1.
Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 6 la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti l'accordo di programma.
Art. 10
Promozione del welfare
1.
Lo sviluppo delle attività produttive è sostenuto tramite opportune iniziative di implementazione dei servizi locali alla persona. A tal fine la promozione e la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese e di programmi di riconversione produttiva, è accompagnata dalla strutturazione dei servizi necessari, in ragione dell'aumento della domanda prevedibile.
2.
In particolare, nell'ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all'articolo 6, la Regione e gli enti locali possono promuovere, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le imprese del Terzo settore, progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.
Art. 11
Ruolo delle società regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione
1.
Al fine di promuovere l'economia del territorio, ai sensi della
legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) la Regione, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, stipula accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre Regioni e con istituzioni internazionali; coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie nazionali ed europee; collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per i medesimi fini.
2.
La Regione inoltre, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, svolge le seguenti attività:
a)
la ricerca di investitori nazionali ed esteri, ed il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;
b)
la promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunità di investimento nell'economia del territorio;
c)
la valorizzazione della conoscenza delle realtà produttive regionali e delle eccellenze anche di piccola e media impresa attraverso il ricorso ai moderni sistemi di comunicazione;
d)
l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale;
e)
la predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento;
f)
la garanzia della disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.
TITOLO III
Strumenti per lo sviluppo e la responsabilità dell'impresa
Capo I
Interventi generali per lo sviluppo d'impresa
Art. 12
Consorzi d'area e aree ecologicamente attrezzate
1.
La Regione per le finalità della presente legge promuove la formazione di consorzi fra imprese o società d'area, ai fini della riqualificazione energetica, ambientale, logistica ed infrastrutturale delle aree produttive e della loro gestione integrata.
2.
Ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per specifici progetti volti a migliorare le prestazioni, l'accessibilità e la competitività dell'insediamento nel suo complesso e dei singoli operatori. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per erogare i contributi.
Art. 13
Agevolazioni fiscali per le imprese
1.
Con successiva disposizione legislativa regionale verranno adottate norme di agevolazione fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per le imprese start up innovative, come definite dall'
articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in
legge 17 dicembre 2012, n. 221 , iscritte dal 1° gennaio 2014 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, per esentarle dal pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi due anni dalla loro iscrizione.
2.
L'agevolazione di cui al comma 1 dovrà operare nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
3.
Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano anche per le imprese agricole ed agroindustriali.
Art. 14
(sostituito comma 1 da art. 19 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Aggregazione, rafforzamento del patrimonio dei Confidi e contro-garanzia. Linee di finanziamento agevolato
1.
Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell
'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 , n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'
articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2.
Per le finalità e ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere strumenti quali la garanzia diretta, la co-garanzia e la contro-garanzia, forme di cartolarizzazione per portafogli e mitigazione del rischio, anche in collaborazione con il Fondo centrale di garanzia, il Fondo europeo degli investimenti e altri soggetti a ciò preposti. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.
3.
Gli strumenti di cui al comma 2, possono essere utilizzati anche per favorire interventi finalizzati all'aumento del capitale sociale delle imprese.
4.
La Regione può inoltre concorrere, in presenza di processi di aggregazione e rafforzamento dell'attività sul territorio regionale dei soggetti di cui al comma 1, alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi attraverso gli strumenti previsti da Banca d'Italia.
5.
La Regione promuove accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.
Capo II
Dotazione di infrastrutture
Art. 15
Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi
1.
Al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, la Regione, anche in concorso con Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove un modello di collaborazione pubblico-privato basato su accordi che prevedano la messa a disposizione, da parte dei relativi titolari, dei beni di cui al comma 2 a fronte dell'assunzione, da parte degli utenti, degli impegni di cui al comma 3, alle condizioni ivi previste.
2.
La Regione o gli enti locali mettono a disposizione le proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a ospitare cavi in fibra ottica e impianti di comunicazione elettronica. Tale messa a disposizione avviene senza oneri per il diritto di posa, ispezione, residenza e manutenzione. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e garanzie, e possono altresì prevedere che siano messe a disposizione, alle medesime condizioni, altre infrastrutture di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o in titolarità di concessionari pubblici.
3.
Gli utenti finanziano, in tutto o in parte, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei cavi e degli impianti di cui al comma 2 tra gli insediamenti produttivi ed un luogo, tecnicamente neutrale rispetto agli operatori del mercato, a cui questi potranno accedere gratuitamente, secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. Agli utenti viene riconosciuto un diritto di uso quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero di fibre ottiche adeguato alle loro necessità, ferma restando la libertà di scegliere l'operatore con cui stipulare il contratto per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.
4.
La Regione, mediante la società Lepida S.p.A. di cui all'
articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), rende disponibili le attività tecniche finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, e in particolare lo studio di fattibilità, le analisi di mercato, la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e dell'esecuzione, il collaudo e la supervisione sul corretto utilizzo delle fibre ottiche.
5.
La società Lepida S.p.A. svolge altresì attività di ricerca di operatori di comunicazione elettronica e rende disponibili i relativi risultati agli utenti che intendano avvalersene per la scelta di cui al comma 3. Al fine di garantire comunque la presenza di almeno un operatore di comunicazione elettronica, la società Lepida S.p.A. può svolgere, in via sussidiaria e temporanea, tale attività qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che consentano l'erogazione del servizio.
6.
La Giunta regionale definisce gli obiettivi e la destinazione delle risorse assegnate alla società Lepida S.p.A. per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 16
Sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing)
1.
La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali, ospitati in luoghi, tecnicamente neutrali rispetto agli operatori del mercato, messi a disposizione dalla Regione stessa o dagli Enti locali, ove gli utenti, preferibilmente in rete fra loro, possano trovare ospitalità per le proprie risorse di memorizzazione, archiviazione ed elaborazione, indipendentemente dalla scelta dei soggetti gestori.
2.
In particolare, la Regione individua, mediante la società Lepida S.p.A., luoghi idonei, tecnicamente neutrali, ove garantisce, tra l'altro:
a)
l'interconnessione a banda ultralarga ridondata, basata sulla rete Lepida;
b)
il coordinamento e la supervisione dei gestori coinvolti;
c)
la definizione di meccanismi per favorire l'identificazione e la diffusione di soluzioni di cloud computing.
Capo III
Responsabilità sociale d'impresa e innovazione sociale
Art. 17
Responsabilità sociale d'impresa e impresa sociale
1.
In coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea e in collaborazione con gli enti locali, il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e Agricoltura, nonché le parti sociali, la Regione, nei propri programmi, promuove la cultura della responsabilità sociale d'impresa e l'impresa sociale.
2.
La responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale costituiscono il criterio di riferimento per le azioni del programma triennale delle attività produttive, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla formazione manageriale e alla qualificazione gestionale delle imprese.
3.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore produttivo, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale e dell'innovazione sociale a livello territoriale.
4.
La Regione istituisce inoltre il premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per il Piano triennale per le attività produttive.
Art. 18
Fondo di garanzia per i lavoratori di aziende in crisi
1.
E' istituito un fondo di garanzia sulle anticipazioni concesse dagli istituti di credito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e la Cassa integrazione in deroga ai dipendenti di aziende in difficoltà, per il periodo che intercorre dalla richiesta dell'azienda di ricorso agli ammortizzatori sociali, a seguito della sottoposizione dell'apposito accordo sindacale, all'approvazione formale da parte degli enti competenti.
2.
La Giunta regionale definisce i criteri per il funzionamento del fondo e le modalità di individuazione del gestore.
Art. 19
Relazioni sindacali, partecipazione e informazione dei lavoratori
1.
La sottoscrizione degli Accordi di insediamento e sviluppo è subordinata al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2.
Nell'ambito delle misure attuative della presente legge, la Regione favorisce le procedure innovative d'informazione aziendale a favore di lavoratori e organizzazioni sindacali e l'introduzione di pratiche di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.
Art. 20
Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive
1.
In relazione alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio dell'Emilia-Romagna a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dai commi 60 e 61 dell'
articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" si applicano le norme di cui ai successivi commi 2 e 3.
2.
Le imprese che beneficiano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. La Giunta regionale stabilisce modalità e tempi di restituzione.
3.
Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva non è possibile modificare la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.
4.
In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere all'Accordo di cui all'articolo 6, promuovendo altresì il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.
Art. 21
Internazionalizzazione delle imprese
1.
Al fine di rafforzare la strategia di internazionalizzazione e la penetrazione dei nostri prodotti sui mercati esteri, la Regione supporta le attività di valorizzazione competitiva delle imprese dell'Emilia-Romagna.
2.
A tale scopo la Regione:
a)
definisce un programma pluriennale di promozione internazionale e organizza iniziative nei paesi target attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione;
b)
realizza programmi pluriennali di valorizzazione delle proprie eccellenze produttive, formative, culturali, tecnologiche e socio-sanitarie;
c)
supporta i processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo, in particolare affiancando le piccole e medie imprese manifatturiere e dei servizi nello scouting delle opportunità di business, anche attraverso l'individuazione di esperti paese e settori.
TITOLO IV
Disposizioni finali e norme finanziarie
Art. 22
Fusione di "ERVET S.p.A." e "Nuova Quasco S.c.r.l."
1.
Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale, nonché di concorrere alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 11, la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla fusione tra la società "ERVET S.p.A." e "Nuova Quasco S.c.r.l.". A tale scopo, nelle more dell'attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società "ERVET S.p.A." e "Nuova Quasco S.c.r.l." sono fuse per incorporazione della seconda nella prima. La società conserva la denominazione sociale di "ERVET S.p.A."
2.
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve essere realizzata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione della società derivante dalla fusione si applicano alle società "ERVET S.p.A." e "Nuova Quasco S.c.r.l." le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge.
3.
Gli organi della società "Nuova Quasco S.c.r.l." in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla conclusione della procedura di fusione per incorporazione di cui al comma 1.
Art. 23
Modifiche alla
legge regionale n. 25 del 1993
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del Territorio - Ervet Spa) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Oggetto
1.
La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo Statuto della Società preveda che essa rivolga il suo impegno, senza fini di lucro, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nei seguenti ambiti di iniziative:
a)
attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
b)
gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
c)
assistenza tecnica ai programmi o progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;
d)
sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;
e)
assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
1)
la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;
2)
la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;
f)
promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
g)
assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.".
Art. 24
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di incremento della competitività e di innovazione del sistema produttivo regionale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
evoluzione del sistema produttivo emiliano-romagnolo, anche in confronto con la situazione nazionale ed estera, evidenziandone l'attrattività, l'incremento degli investimenti e le ricadute in termini occupazionali sul territorio regionale;
b)
gli interventi attuati per perseguire l'innovazione dell'apparato produttivo regionale in termini di qualificazione e organizzazione gestionale, di promozione delle reti di impresa e dei processi di fusione, nonché di valorizzazione delle attività terziarie;
c)
attuazione degli accordi di cui al Titolo II, illustrandone i contenuti, le imprese beneficiarie e le risorse erogate, evidenziando i risultati ottenuti anche in termini occupazionali.
d)
interventi attuati per favorire la riqualificazione energetica, ambientale, logistica, infrastrutturale e digitale degli insediamenti produttivi;
e)
attuazione e risultati delle agevolazioni fiscali per le imprese start-up innovative di cui all'articolo 13 e delle misure di sostegno economico previste all'articolo 14;
f)
misure attuate per promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e l'impresa sociale;
g)
eventuali criticità nell'attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 25
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'articolo 6 e dall'articolo 18 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) 1.3.2.3.8300 - Programma regionale attività produttive, nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima UPB, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 12, 13, 15, 16 e 17 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, con riferimento alle UPB 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana, 1.5.2.2.20100 - Fondo sociale regionale, 1.6.1.2.22100 - Servizi educativi per l'infanzia, 1.3.2.3.8300 - Programma regionale attività produttive, 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese, 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, 1.3.2.2.7210 - Progetti di promozione del sistema produttivo regionale.
3.
Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).