LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 14
(sostituito comma 1 da art. 19 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Aggregazione, rafforzamento del patrimonio dei Confidi e contro-garanzia. Linee di finanziamento agevolato
1.
Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell
'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 , n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'
articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2.
Per le finalità e ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere strumenti quali la garanzia diretta, la co-garanzia e la contro-garanzia, forme di cartolarizzazione per portafogli e mitigazione del rischio, anche in collaborazione con il Fondo centrale di garanzia, il Fondo europeo degli investimenti e altri soggetti a ciò preposti. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.
3.
Gli strumenti di cui al comma 2, possono essere utilizzati anche per favorire interventi finalizzati all'aumento del capitale sociale delle imprese.
4.
La Regione può inoltre concorrere, in presenza di processi di aggregazione e rafforzamento dell'attività sul territorio regionale dei soggetti di cui al comma 1, alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi attraverso gli strumenti previsti da Banca d'Italia.
5.
La Regione promuove accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.