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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 217 del 18 luglio 2014

Art. 5
1.
La rubrica dell'art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:
"Corresponsione dei contributi in denaro per le spese di funzionamento e personale".
2.
Il comma 1 dell'art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
"1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 19 e dell'art. 20, e ne autorizza il pagamento in due rate semestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.".
3.
Il comma 3 dell'art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
"3. I contributi di cui agli articoli 19 e 20 sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su due distinti conti correnti dedicati rispettivamente alle spese per il funzionamento e alle spese di personale del gruppo indicati per iscritto dal Presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.".

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