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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 217 del 18 luglio 2014

Art. 8
Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 11/2013
1.
L'art. 24 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 24
Attività di inizio e fine legislatura
1. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.
2. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, riguarda:
a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;
b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, rispetto alle spese pagate, deve essere riversato all'Assemblea legislativa.
3. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati all'Assemblea legislativa da parte del gruppo stesso.
4. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 2 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.
5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario, anch'esso pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 6. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio dell'Assemblea legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.
6. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 5 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nella nuova Assemblea legislativa che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico-organizzativa. La continuità politico-organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici giorni dall'insediamento della stessa Assemblea. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 5 passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.
7. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.".

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