LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 217 del 18 luglio 2014
Art. 1
Modifiche all'art. 17 della l.r. 11/2013
1.
Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) è sostituito dal seguente:
"2. I gruppi assembleari sono organi dell'Assemblea legislativa nonché associazioni non riconosciute di consiglieri regionali nonché strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.".
2.
Il comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
"6. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi ai sensi dell'articolo 19, si avvale del Collegio dei revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e dall'articolo 22 septies del presente testo unico.".