LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 217 del 18 luglio 2014
Art. 10
Modifiche all'art. 29 della l.r. 11/2013
1.
Il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
"6. L'Ufficio di Presidenza, previa stipula di apposite convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, può concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti (Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.".