LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 217 del 18 luglio 2014
Art. 12
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2012
1.
L'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Obiettivi
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione.
2. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il Programma Triennale della trasparenza e l'integrità con il quale viene individuato l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della presente legge alle Agenzie e agli organismi regionali.".
2.
L'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Anagrafe degli eletti e dei nominati
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012 , con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali.
2. Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito dalla legge n. 213 del 2012 , l'Assemblea legislativa rende disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.
3. Nel caso di inadempienza parziale o totale nella pubblicazione e trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.".
3.
L'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
2. La pubblicità dei lavori assembleari è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.".
4.
L'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. I dati e le informazioni di cui all'articolo 3 sono pubblicati nelle idonee sezioni del portale Amministrazione Trasparente previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla base delle specifiche organizzative e tecniche previste dal programma triennale della trasparenza.
2. I dati e le informazioni di cui all'articolo 4 della presente legge devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio e non in forme aggregate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.".
5.
L'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Tutela dei dati personali
1. Le pubblicazioni sui portali internet dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla presente legge si adeguano alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).".
6.
L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Estensione delle disposizioni
1. Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.
2. La mancata pubblicazione di tutti o parte dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 da parte di un soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sul proprio portale Amministrazione Trasparente, comporta la sospensione di qualsiasi pagamento da parte della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e da parte di tutti i soggetti ricompresi nel campo di applicazione del programma triennale della trasparenza.".
7.
L'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Sanzioni
1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.
2. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 , la Regione adotta un regolamento per l'applicazione del regime sanzionatorio.".