LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 217 del 18 luglio 2014
Art. 13
Abrogazioni e disposizione finale
1. L'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2013 è abrogato.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1994 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale);
b) l'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2007 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007));
3. Dall'entrata in vigore della presente legge le procedure di pubblicazione dei dati in materia di trasparenza sono regolamentate da quanto disposto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 ed in particolare dall'articolo 10 relativo al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.