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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 217 del 18 luglio 2014

Art. 3
Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 11/2013
1.
L'articolo 19 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Contributi per il funzionamento dei gruppi
1. L'importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività dell'Assemblea legislativa, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno.
2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi per il funzionamento definiti in applicazione del parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del d.l. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno.
3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. I contributi per le spese di funzionamento non possono essere destinati ad altre finalità.
5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 18. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 20, comma 4.".

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