LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 217 del 18 luglio 2014
Art. 6
Inserimento degli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 22 octies e 22 nonies al capo III del titolo IV della l.r. 11/2013
1.
Prima dell'art. 23 della l.r. 11/2013 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 22 bis
Principi generali sull'attività di rendicontazione dei gruppi assembleari
1. In recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi assembleari di cui al DPCM 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ), ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi assembleari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 , deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.
2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. Entrate e uscite devono essere registrate attenendosi al principio di cassa a far data dall'esercizio finanziario 2014.
3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:
a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività, ossia deve intercorrere un nesso, motivato, tra la specifica spesa, le suddette competenze regionali e le finalità politiche e istituzionali perseguite, senza alcun obbligo di motivazione in ordine alle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi;
b) ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195 , sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici;
c) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dall'Assemblea legislativa per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
d) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;
e) i gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione;
f) non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.
4. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 18, il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:
a) per spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione, quali ad esempio carta, penne, materiale di tipografia non riguardante iniziative pubbliche del gruppo (biglietti da visita, buste intestate), spese per fotocopie;
b) per spese connesse ad esigenze di studio, aggiornamento ed informazione del gruppo, quali spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani e altri strumenti di informazione anche su supporti informatici, spese per studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, finalizzati ad accrescere la qualità dell'attività istituzionale e dell'azione della Regione, spese per la divulgazione e valorizzazione delle proposte di legge e della legislazione regionale, nonché di tutti i restanti atti su cui si esplica l'attività istituzionale. Per il rimborso delle spese sostenute è necessario indicare le pubblicazioni/quotidiani acquistati e il numero di copie. Per l'acquisto di libri è necessario indicare anche titolo e autore;
c) per spese telefoniche e postali, quali ad esempio francobolli, spedizione tramite corriere, utenze per linee esterne e utenze cellulari del gruppo con l'indicazione degli utilizzatori delle utenze;
d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Per attività promozionali si intendono le iniziative volte a far conoscere sul territorio l'attività del gruppo all'interno dell'Assemblea legislativa, nonché le iniziative di raccordo promosse dal gruppo stesso nei confronti delle formazioni sociali ed economiche. Tra queste rientrano le spese per la redazione e stampa di pubblicazioni o periodici (giornalino del gruppo) o per la gestione del sito web del gruppo. Il gruppo può organizzare iniziative o convegni insieme ad altri soggetti (es. partiti politici) compartecipando alle relative spese a condizione che vi sia la dimostrazione che si sia trattato di una quota parte della spesa complessivamente sostenuta e che le iniziative riguardino argomenti di interesse regionale e prevedano la presenza di consiglieri appartenenti al gruppo. Rientrano, ad esempio, le spese per organizzazione di convegni, seminari, noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni, volantinaggio, ristorazione/catering, ospitalità relatori e partecipanti. Non è ammissibile l'imputazione di spese per rimborsi ai consiglieri che partecipano alle iniziative organizzate dal gruppo stesso. La partecipazione del consigliere a convegni, attività di formazione o attività di aggiornamento, non organizzati dal gruppo, deve essere preventivamente autorizzata dal presidente del gruppo e deve riguardare materie di pertinenza del gruppo ai sensi del comma 3, lettera a). Il rimborso spese è effettuato secondo il Disciplinare per lo svolgimento delle missioni dei consiglieri regionali adottato dall'Ufficio di Presidenza;
e) per l'acquisto di spazi pubblicitari/attività promozionale su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo. Tali spese riguardano la divulgazione delle attività istituzionali del gruppo ad esclusione di ogni forma di pubblicità generica di partito. La promozione delle attività dei gruppi sui media deve comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazione/comunicazione politica e delle regole deontologiche degli operatori del settore. Per spazi pubblicitari su organi di informazione si intende ad esempio: inserzioni pubblicitarie/redazionali su organi di stampa; banner su siti web; spazi di auto promozione su televisioni;
f) per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio dell'Assemblea. Il trattamento economico di missione è identico a quello previsto per il personale dipendente della Regione;
g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo assembleare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, nonché di rappresentanti di enti, società, associazioni che svolgono attività di interesse per i cittadini, quali attività a rilevanza sociale, culturale e sportiva. Si intendono quelle spese fondate sull'esigenza del gruppo di manifestarsi all'esterno e di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti esterni; si tratta di forme di ospitalità e accoglienza e/o atti di cortesia in occasione di incontri aventi carattere ufficiale tra cui possono rientrare: pranzi/cene, omaggi a persone dotate di rappresentanza istituzionale (medaglie, libri, fiori, prodotti tipici locali), spese per omaggi floreali in occasione di funerali di autorità. Gli omaggi debbono essere di modico valore nei limiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ). In ogni caso, al di fuori del contesto di cui alla presente lettera, non sono ammessi omaggi, doni, gadget. Sono escluse le donazioni a enti benefici. In generale, le spese di rappresentanza devono essere prive di connotazioni di mera liberalità. Non è ammissibile l'imputazione della quota di spesa sostenuta dal consigliere ospitante;
h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali acquisto di cellulari o noleggio di strumentazioni informatiche da utilizzarsi per esigenze di servizio. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
i) in ogni caso, le spese per l'acquisto di beni o servizi di cui al presente articolo non sono rimborsabili in assenza di una comprovata indisponibilità di un corrispondente bene/servizio/struttura messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri da parte della Regione, fatto salvo quanto previsto da apposito disciplinare dell'Ufficio di Presidenza sull'utilizzo dei beni e servizi di cui all'articolo 18;
j) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo quali ad esempio costi tenuta conti corrente, costo per bancomat o carta di credito, invii estratti conto.
5. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:
a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
c) per spese relative all'acquisto di beni mobili registrati.
6. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e della presente legge. In ogni caso per le spese relative ad incarichi professionali esterni o a collaboratori a progetto occorre produrre gli atti/contratti mediante i quali sono stati conferiti gli incarichi, dai quali deve risultare l'oggetto della prestazione richiesta, la sua durata ed il compenso, nonché l'esperienza professionale posseduta in relazione alla tipologia di incarico (curriculum); deve inoltre essere fornita la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.
7. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi assembleari, dovranno essere allegati oltre al contratto di lavoro la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.
8. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.
Art. 22 ter
Compiti del Presidente del gruppo
1. Il Presidente del gruppo assegna le risorse del gruppo sulla base di una verifica meramente documentale delle spese. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono assegnate in base a quanto disposto dal regolamento interno adottato da ciascun gruppo assembleare. L'assegnazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2. La documentazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22 bis è predisposta dal Presidente del gruppo sulla base dei dati, delle informazioni e della motivazione fornita dal consigliere fruitore della spesa. Le dichiarazioni false sono sanzionate a norma dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo in carica al momento della sua presentazione. La direzione generale dell'Assemblea predispone un apposito applicativo informatico per la tenuta delle contabilità dei gruppi che, anche ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera l) del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 , consenta di contabilizzare le spese sostenute e di indicare la motivazione circa il nesso intercorrente tra la specifica spesa e le finalità istituzionali perseguite ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 3, lettera a).
3. Ciascun gruppo adotta un regolamento interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea legislativa e per la tenuta della contabilità, nonché per il concorso di responsabilità dei componenti del gruppo rispetto alle eventuali richieste di restituzione dei contributi di cui all'articolo 23, nel rispetto della presente legge.
Art. 22 quater
Conti correnti dedicati
1. I fondi erogati dall'Assemblea legislativa ai gruppi sono accreditati in due distinti conti correnti bancari, dedicati in via esclusiva rispettivamente l'uno alle spese di funzionamento e l'altro alle spese del personale, intestati al gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 22 quinquies
Rendiconto dei gruppi assembleari
1. I gruppi assembleari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 20 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi assembleari allegato (Allegato B) al DPCM 21 dicembre 2012.
2. Ogni rendiconto, comprensivo degli allegati, è approvato dal gruppo interessato. Il verbale della riunione del gruppo nella quale il rendiconto è discusso ed approvato viene allegato al rendiconto stesso.
3. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione contabile e della ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 22 bis relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
4. Per gli acquisti di beni e servizi di cui al presente testo unico la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
5. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa.
6. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario derivante dall'eccedenza dei contributi incassati per le spese di funzionamento e di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno deve essere riversato all'Assemblea legislativa entro trenta giorni, che decorrono dal ricevimento della delibera definitiva della Corte dei Conti prevista dal comma 10 dell'articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 .
7. L'avanzo fino all'anno 2013 e gli eventuali successivi avanzi non possono essere utilizzati per la restituzione di cui al comma 4 dell'articolo 23.
Art. 22 sexies
Libri e scritture contabili
1. I gruppi devono tenere, secondo le regole di una precisa e chiara contabilità, i seguenti libri e scritture contabili:
a) libro cronologico sistematico di contabilità;
b) libro dei rendiconti redatti secondo il modello di cui al DPCM 21 dicembre 2012 e dei relativi verbali di approvazione;
c) libro degli inventari.
2. I libri contabili e i registri sono vidimati, prima del loro uso, dalla direzione generale.
3. Ogni registrazione contabile deve essere sorretta da adeguata documentazione, tutta vistata dal Presidente del gruppo. La documentazione contabile delle spese effettuate deve essere conservata, in originale, presso la sede del gruppo.
Art. 22 septies
Attività del Collegio regionale dei revisori dei conti
1. Ai fini della verifica di regolarità e di conformità del rendiconto annuale il Collegio regionale dei revisori dei conti, ai sensi dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 18/2012, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, attesta la regolarità e la conformità delle spese di funzionamento e del personale dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa.
2. Il controllo di regolarità e di conformità delle spese dei gruppi assembleari concerne:
a) la conformità del rendiconto e delle scritture contabili al modello di rendicontazione di cui al DPCM 21 dicembre 2012;
b) l'esatta e completa indicazione nel rendiconto delle voci di entrata e uscita e dell'eventuale avanzo e disavanzo finanziario dell'esercizio precedente;
c) la verifica del nesso intercorrente tra ogni specifica spesa e le finalità politico-istituzionali in tal modo perseguite sulla base della motivazione indicata dal consigliere che ha presentato la spesa al Presidente del gruppo, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi;
d) la correttezza della documentazione allegata rispetto a quanto previsto dall'articolo 22 bis.
3. Entro il 15 febbraio, i gruppi possono regolarizzare e riapprovare i rendiconti a seguito degli eventuali rilievi del Collegio dei revisori. Il verbale della riunione del gruppo viene allegato al rendiconto. Entro il 22 febbraio i revisori trasmettono all'Ufficio di Presidenza apposito verbale relativo agli interventi di regolarizzazione dei gruppi.
4. Il Collegio regionale dei revisori dei conti effettua, inoltre, periodici riscontri a cadenza quadrimestrale presso i singoli gruppi. Il Collegio provvede nei riscontri periodici all'esame, ai sensi del comma 2, dei documenti e delle scritture contabili esibiti dal Presidente del gruppo.
5. Di ogni riscontro viene redatto un verbale per singolo gruppo su apposito libro vidimato dalla direzione generale. Una copia del verbale e delle risultanze contabili analitiche è inviata, a cura del Collegio regionale dei revisori dei conti, al presidente del gruppo e per conoscenza all'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua redazione. In occasione dei riscontri periodici, l'Assemblea legislativa, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza, può richiedere alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo, la collaborazione e i pareri di cui all'art. 72 dello Statuto regionale.
6. I gruppi assembleari possono chiedere al Collegio regionale dei revisori dei conti indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, come previsto dall'art. 4 comma 1, lett. e) della l.r. 18/2012.
7. Per avvalersi dell'attività di consulenza da parte del Collegio regionale dei revisori dei conti, ogni gruppo prende direttamente contatti con il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti o con i singoli componenti.
Art. 22 octies
Attività dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza prende atto con propria deliberazione delle risultanze del controllo del Collegio dei revisori sulla rendicontazione dei gruppi di cui all'articolo 22 septies, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio ai fini dell'osservanza dell'obbligo di trasmissione di cui al comma 10 dell'articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 .
Art. 22 nonies
Trasmissione della documentazione contabile e deposito del rendiconto
1. Copia del rendiconto, del libro cronologico sistematico di contabilità e dell'inventario, sottoscritti dal Presidente del gruppo o dal consigliere eventualmente abilitato in base a quanto stabilito dal regolamento interno di ciascun gruppo, sono depositati a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa entro il 15 febbraio di ogni anno.
2. Unitamente al deposito del rendiconto annuale, è trasmessa dal Presidente del gruppo all'Ufficio di Presidenza copia della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso e della documentazione richiesta dall'art. 22 bis accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. Tutte le comunicazioni e la trasmissione della documentazione da parte del Collegio regionale dei Revisori dei conti dovranno essere effettuate attraverso l'utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali appartenenti al dominio della Regione Emilia-Romagna.
3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede a far versare all'archivio dell'Assemblea legislativa la copia conforme della documentazione a corredo ai sensi del presente testo unico relativa alle spese inserite nel rendiconto dai gruppi.
4. L'originale della documentazione a corredo è conservata dal gruppo a norma di legge e versata all'archivio dell'Assemblea legislativa al termine della legislatura.
5. Il rendiconto dei gruppi e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Presidente dell'Assemblea legislativa al Presidente della Regione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 , il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo e la documentazione a corredo di cui al presente articolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. La documentazione a corredo in originale delle spese effettuate è conservata presso l'archivio dell'Assemblea legislativa per cinque anni dal termine della legislatura di riferimento.".