LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 217 del 18 luglio 2014
Art. 7
Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 11/2013
1.
L'art. 23 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Irregolarità di redazione del rendiconto e sanzioni
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 , qualora la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo assembleare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente legge, in attuazione del DPCM 21 dicembre 2012, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Assemblea una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.
2. La comunicazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea per i successivi adempimenti da parte del gruppo assembleare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Il Presidente dell'Assemblea trasmette alla Corte dei Conti la documentazione fornita dai gruppi a riscontro dei rilievi della Corte.
3. L'omessa regolarizzazione da parte del gruppo interessato comporta l'obbligo per lo stesso di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa e non rendicontate. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 , l'obbligo di restituzione consegue sia alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 , sia alla delibera definitiva di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della delibera definitiva della Corte dei Conti, nel caso siano previsti obblighi di restituzione a carico di un gruppo assembleare, il presidente del gruppo, fatto salvo la sospensione dei termini previsti dal presente comma in caso di ricorso e in attesa della decisione dell'Organo giurisdizionale propone per iscritto all'Ufficio di Presidenza il piano di rientro oppure richiede di compensare il debito del gruppo con progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo stesso per le spese di funzionamento. Vista la delibera definitiva della Corte dei Conti e sulla base di quanto in essa riportato, l'Ufficio di Presidenza accerta e dichiara il credito dell'Assemblea nei confronti del gruppo. L'Ufficio di Presidenza valuta la proposta di restituzione del Presidente del gruppo. Se la proposta non è ritenuta congrua, l'Ufficio di Presidenza lo motiva e decide sulle modalità e tempi di restituzione a suo insindacabile giudizio sulla base dei principi di equità, proporzionalità e congruità.".